Nel percorso a ostacoli per ottenerecure mediche in un altro Paese Ue è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza del 4 settembre (C-489/23), ha aperto le porte a una maggiore libertà di circolazione per i pazienti, bocciando condizioni fissate dagli Stati che sono sostanziali ostacoli alla libera prestazione dei servizi. In particolare, la Corte ha stabilito che, se è legittima una verifica delle condizioni che giustificano una prestazione medica fuori dallo Stato di residenza, non sono compatibili con il diritto Ue misure che hanno un effetto dissuasivo, tra le quali quelle che condizionano il rimborso all’autorizzazione al ricovero da parte di un medico del servizio pubblico nazionale dello Stato del paziente.
La vicenda
La vicenda ha preso il via da un cittadino rumeno che doveva subire un intervento attraverso un robot. Nel suo Paese l’attrezzatura non era funzionante e, quindi, l’uomo si è rivolto a un istituto specializzato in Germania. Ha chiesto al suo sistema sanitario nazionale il modulo E112 per cure all’estero, ma gli è stato rifiutato. Chiamato d’urgenza dalla struttura tedesca, il paziente ha ottenuto la prestazione chirurgica, ma l’azienda sanitaria rumena ha negato il rimborso di 13mila euro per le spese sostenute perché non è stata allegata la ricevuta sulla necessità di ricovero in ospedale redatta dal medico di base.






