Creare una veranda con una pergotenda non è un’attività che può essere realizzata in edilizia libera, quindi senza autorizzazioni. È necessario, invece, chiedere i permessi in Comune per non esporsi, nella peggiore delle ipotesi, al reato di abuso edilizio. È quanto spiega la Cassazione con la sentenza 29638/2025, pubblicata ieri.
Le indicazioni hanno un peso notevole perché toccano una materia che il Salva casa ha provato a semplificare, inserendo questo tipo di manufatti negli elenchi dell’edilizia libera. Nonostante le definizioni di legge e i tentativi di chiarimento, allora, l’installazione di questi prodotti resta spesso al centro di controversie in ambito condominiale. Si conferma, così, la tendenza che spesso hanno questo tipo di indicazioni normative: finire travolte dalla giurisprudenza, come era successo anche al glossario unico dell’edilizia libera.
La vicenda
Tornando alla sentenza, la contestazione riguarda il reato di abuso edilizio per la realizzazione di una “pergotenda”, dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, posta su un terrazzo in un centro storico: il manufatto è stato realizzato in contrasto con il regolamento edilizio locale. La pergotenda - va ricordato - è un sistema di copertura costituito da una parte fissa, la struttura, e una mobile, la copertura. L’installazione di questi prodotti è stata semplificata dal decreto Salva casa, che l’ha qualificata esplicitamente come attività in edilizia libera, pur con una definizione molto articolata.
