Il proprietario dell’appartamento sovrastante è obbligato ad effettuare lavori di impermeabilizzazione del balcone se il condomino che abita sotto di lui denuncia la presenza di muffe e condense. È quanto precisa la Cassazione nell’ordinanza 23069/2025 pubblicata l’11 agosto.

L’obbligo di eseguire lavori

Condannato in primo e secondo grado, il condomino dell’appartamento soprastante si era rivolto alla Suprema corte contestando la mancata previsione di accollo spese anche a carico del condominio che il consulente tecnico d’ufficio aveva individuato tra i responsabili della situazione, seppur nella ridotta misura del 25%. Il ricorso era stato respinto in quanto tardivo, ma la pronuncia è interessante sotto altri aspetti ovvero in merito ai lavori da eseguire.

La ripartizione delle spese

Precisano i giudici di legittimità che è corretta l’applicazione dell’articolo 1125 del Codice civile secondo il quale «le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto».