La legge delega di riforma fiscale (111/2023) ha previsto, tra l’altro, una rivisitazione dell’Irpef. Un ridisegno che interesserà anche chi compra e vende opere d’arte. I dubbi sono molti. Si deve pagare l’Irpef se si vende un quadro della propria collezione comprato all’asta o in una galleria e c’è un guadagno? E c’è anche l’obbligo di pagare l’Iva? E si è soggetti alla tassazione anche se le compravendite sono sporadiche? Vediamo di rispondere a questi interrogativi. I guadagni ottenuti con la cessione di opere d’arte potrebbero rientrare, a certe condizioni, nella categoria dei «redditi diversi» (articoli 67 e seguenti del Dpr 917/1986, meglio conosciuto come Testo unico dell’imposta sui redditi o Tuir). La legge delega ha indicato i criteri per regolamentare il trattamento delle plusvalenze conseguite, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, dai collezionisti di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione e, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative. Nella precedente legislazione era contenuta una specifica norma che imponeva di tassare i guadagni realizzati con operazioni poste in essere con intento speculativo: venivano considerate come speculativi i guadagni qualora il periodo di tempo intercorrente tra l’acquisto e la cessione fosse non superiore ai due anni (articolo 76 del Dpr 597/1973). Questa regola non è più in vigore da tempo, lasciando così spazio in questi anni alle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e alla giurisprudenza