La grande promessa del Jobs Act – quella di un diritto del lavoro con risarcimenti prevedibili e quantificabili anche nel momento patologico della cessazione del rapporto – si reggeva sull’idea di un’indennità calcolata secondo criteri oggettivi. L’indennità risarcitoria crescente era ancorata all’anzianità aziendale del lavoratore, con una formula matematica che ne stabiliva l’entità fra un numero minimo e massimo di mensilità di retribuzione. Questo meccanismo puntava a garantire certezza del diritto, contenere il contenzioso e rendere i costi dei licenziamenti più prevedibili per le imprese, in linea con altri ordinamenti europei.
Quell’intento, tuttavia, si è progressivamente scontrato con la giurisprudenza. Già nel 2018 la Consulta aveva bocciato il vincolo dell’indennizzo calcolato unicamente in base all’anzianità di servizio, richiedendo invece una valutazione più articolata e personalizzata del pregiudizio subito dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha successivamente riportato nella sfera della discrezionalità giudiziale una quota sempre più ampia dell’apparato sanzionatorio in caso di licenziamento ingiusto, ampliando in via interpretativa le ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro.






