A gioire della sentenza della Corte costituzionale appena depositata sono probabilmente in molti tra i dirigenti pubblici, ma certo non i dirigenti medici. E’ accaduto che la Corte, pur ribadendo che la previsione di un “tetto retributivo” per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che l’ha fissato nel limite di 240.000 euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione. È in base a tale parametro, come fino al 2014, che il “tetto” dovrà essere definito con DPCM, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nel 2017 il vincolo era stato ritenuto “tollerabile in ragione della temporaneità della misura”, ma dopo 11 anni è divenuto evidentemente strutturale, assumendo profili di incostituzionalità.
Illegittimo il tetto introdotto dal Governo Renzi nel 2014
In breve sintesi, il tetto introdotto nel 2014 dal Governo Renzi che, fino ad oggi, impediva agli stipendi della Pubblica amministrazione di superare € 255.000 lordi è stato dichiarato illegittimo e riprende vigore, di conseguenza, il riferimento al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione che, nell’ultimo aggiornamento di 11 anni fa, prima del nuovo vincolo, era fissato ad € 311.658 annui, probabilmente in fase di prossimo aggiornamento. E’ quello che scaturisce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 135, depositata il 28 luglio, che - a seguito della rimessione attivata con ordinanza del 13 novembre 2024 del Consiglio di Stato, sezione quinta, è intervenuta su di un ricorso presentato in appello da un presidente di sezione del Consiglio di Stato: è, quindi, una questione, intricatissima, relativa alle magistrature e al cumulo delle loro indennità per incarichi aggiuntivi, ma, per i suoi effetti, ha scontati riflessi su tutta l’alta dirigenza pubblica. La motivazione fondante della pronuncia è il principio dell’indipendenza della magistratura, tutelato in particolare dagli articoli 104 e 108 della Costituzione, principio che “va salvaguardato anche sotto il profilo economico” al fine di “evitare il mero arbitrio di un potere sull’altro”, come già sancito dalla stessa Consulta in una sentenza del 2012.











