Salta il tetto da 240 mila euro allo stipendio di magistrati e dirigenti pubblici. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, pur ribadendo che la previsione di un 'tetto retributivo' per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che l’ha fissato nel limite di 240.000 euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione. È in base a tale parametro, come fino al 2014, che il 'tetto' dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tra l'altro, il tetto si applica anche agli amministratori con deleghe e ai dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
Il limite massimo retributivo era stato introdotto con il decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Con il decreto-legge n. 66 del 2014 il 'tetto retributivo' è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati. Per i primi anni in cui la norma ha trovato applicazione essa è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese.










