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Stop deroghe tetto stipendi manager Pa
Roma, 28 luglio 2025 – È illegittimo il tetto retributivo lordo fissato per i dipendenti pubblici in 240mila euro annui. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha anche indicato la nuova rotta da seguire. In particolare i giudici, pur ribadendo che la previsione di un ‘tetto retributivo’ per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, come convertito, che lo ha fissato nel limite di 240mila euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo che spetta al primo presidente della Corte di cassazione. È in base a questo parametro, come fino al 2014, che il ‘tetto’ dovrà essere definito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il limite massimo retributivo era stato introdotto con il decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Con il decreto-legge n. 66 del 2014 il ‘tetto retributivo’ è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati. Per i primi anni in cui la norma ha trovato applicazione, essa è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, essa ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela dell’indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale. L'attuale pronuncia si pone in linea con i principi ai quali si ispirano gli ordinamenti costituzionali di altri Stati.










