Sono stati i grandi assenti del processo che ha visto protagonisti da una parte, Matteo Salvini, dall’altra l’organizzazione non governativa spagnola Open Arms. Sempre loro, i grandi assenti anche nelle motivazioni della sentenza, appena rese note, che ha assolto l’allora ministro dell’Interno dalle accuse di rifiuto di atti di ufficio e sequestro di persona, anche ai danni di minori. Si tratta dei 147 migranti che nell’agosto del 2019 sono stati salvati dalla nave dell’ong per poi essere trattenuti a bordo, poco lontano dalle coste di Lampedusa, per ben 19 giorni.Proprio ricordando che “anche per essere persone offese bisogna essere fortunati”, il 14 settembre 2024 la procura di Palermo aveva chiesto la condanna per il leader della Lega a sei anni di carcere. Una richiesta che però non ha passato il vaglio del tribunale dei ministri del capoluogo siciliano, determinando l’assoluzione dell’ex premier con formula piena. “Il fatto non sussiste”: doveva essere la Spagna e non l'Italia ad assegnare alla nave dell'ong un porto sicuro, questa la ragione della scelta. Ma nel provvedimento depositato il 18 giugno scorso i giudici puntano più volte i riflettori sulla mancanza di leggi ad hoc per la protezione delle persone migranti in mare.Il caso Open Arms in breveÈ stato un iter giudiziario lungo tre anni, quello che ha impegnato Matteo Salvini e Open Arms davanti al tribunale di Palermo. La storia inizia nell'agosto del 2019, quando nel corso di tre operazioni di soccorso la "missione 65" dell'organizzazione non governativa spagnola imbarca nel complesso 163 persone, tra cui 32 minori, 28 non accompagnati. Operazioni di cui l’Ong avverte le autorità spagnole, libiche, italiane, e maltesi. È proprio Malta il primo paese a cui Open Arms indirizza la richiesta di un porto sicuro (il termine tecnico è Pos - place of safety). Ma la risposta è negativa. Segue domanda all'Italia, a cui l'allora ministro dell’Interno risponde tramite decreto, rifiutando l'ingresso della nave "nel mare territoriale nazionale".Nelle settimane successive alcuni migranti vengono trasferiti sulla terraferma per ragioni mediche, ma gli altri 147, tra cui molti intenzionati a chiedere asilo, rimangono confinati a bordo. Il no allo sbarco continua anche dopo la decisione del Tar del Lazio di sospendere il decreto che impediva alla nave l’ingresso vista la "eccezionale gravità e urgenza". Ma la condizione di stallo va avanti per 19 giorni, con l'apice della tensione raggiunto quando molti migranti si tuffano in acqua nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Lampedusa.A sbloccare tutto, solo l'intervento della procura di Agrigento che a fine agosto 2019 dispone il sequestro della nave, con la conseguente evacuazione immediata di tutte le persone a bordo. Un provvedimento motivato da “ragioni di sicurezza che non consentono di attendere un provvedimento di sequestro emesso dal giudice”, si legge in una nota della procura agrigentina.Le accuse della procura di PalermoL’ok al processo arriva il 30 luglio del 2020, ma è solo nel settembre del 2024 che va in scena l’ultimo atto. La requisitoria della procura di Palermo viene pronunciata nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Ma l’unico imputato, cioè Salvini, sceglie di non essere presente. “Ci sono più giornalisti che imputati", è stata la battuta fatta da un carabiniere all'ingresso dell'istituto penitenziario, che ha scandito l'inizio di una lunga giornata, durata dalle 9 e 30 alle 17 e 30. La procuratrice aggiunta Marzia Sabella e i pubblici ministeri Calogero Ferrara e Giorgia Righi hanno motivato la richiesta di condanna a sei anni, sostenendo che almeno dal 14 agosto 2019 Salvini aveva il "chiaro obbligo" di assegnare all'imbarcazione un Pos.Ma non l’avrebbe fatto, con "intenzionale e consapevole spregio delle regole", e violando “volontariamente la libertà personale di 147 persone". Sempre secondo l’accusa, Salvini aveva agito da solo contro tutti, determinando il caos istituzionale, e senza la presenza di alcun reale rischio per la sicurezza del Paese, ma solo perché "temeva il fallimento della politica dei porti chiusi". Nessuna "giustificazione giuridicamente, fattualmente e umanamente apprezzabile", ha ribadito Sabella.Per lo Stato italiano nessun obbligoIl 20 dicembre scorso il verdetto che non ha accolto le tesi dell’accusa, scagionando Salvini. Oggi sappiamo perché. Prima ancora che la condotta dell’ex premier, i giudici hanno valutato se il compito di dare a Open Arms un porto sicuro spettava allo Stato italiano, o meno. L’accusa sosteneva di sì perché l’Italia sarebbe stata per la nave dell’ong il cosiddetto “Stato di primo contatto”, cioè quello che viene a conoscenza di una situazione di pericolo in mare e ha il dovere di coordinare i soccorsi. “Con riguardo Sar a nessuno dei tre eventi Sar fosse sorto in capo allo stato italiano l’obbligo di concedere il Pos”, ha invece concluso il tribunale dei ministri di Palermo.Prima di tutto, perché nessuno dei salvataggi si era verificato nelle zone di ricerca e soccorso di competenza dell’Italia, e poi perché l’autorità italiana non era stata neppure la prima a essere contattata. Questo ruolo - si legge nelle motivazioni della sentenza - “va sicuramente attribuito allo Stato spagnolo in quanto tempestivamente informato degli eventi e sollecitato a intervenire e a fornire supporto”. Uno “Stato di primo contatto” che il tribunale di Palermo definisce “appropriato” anche per la concessione a Open Arms di un Pos: gli eventi Sar non si erano verificati lontano dalle sue coste e quindi “avrebbe potuto assicurare uno sbarco, anche sul proprio territorio, in tempi sicuramente ragionevoli richiesti dalle linee guida internazionali sul salvataggio in mare”.L’Italia è stata coinvolta dall’ong, con la richiesta di un Pos, solo in seconda battuta. Richiesta non motivata dal alcun obbligo, ma solo dal fatto che “Lampedusa era il porto più sicuro vicino al luogo di salvataggio”, scrivono i giudici. Non ha cambiato lo scenario la situazione di difficoltà in cui si è trovata la nave tra il 13 e il 14 agosto del 2019 a causa di un peggioramento delle condizioni meteo. Non era una situazione di “distress”, ma solo una “situazione di cattivo tempo che non aveva causato nessun concreto pericolo di vita dei passeggeri”, conclude il tribunale.La mancanza di leggi europee ad hoc per il soccorso dei migrantiMa ancora più importante è il contesto giuridico in cui è maturata questa decisione. Un quadro normativo che - sottolineano a più riprese i giudici - è “inaffidabile” e “precario”. “Le norme per il soccorso in mare sono nate per regolare episodi eccezionali, come gli incidenti, e non per la gestione dei flussi migratori”, commenta a Wired lo studioso delle migrazioni internazionali Gianfranco Schiavone.Secondo le ultime stime dell’Unicef, negli ultimi dieci anni hanno perso la vita nel Mediterraneo quasi 20.800 persone, di cui 10mila minori. Eppure ancora oggi, ricorda la pronuncia, “non esiste una cornice legislativa idonea a regolare ordinatamente i rapporti tra i vari soggetti coinvolti nelle operazioni di salvataggio nel mar Mediterraneo, almeno nel contesto delle operazioni ong, né una definita, e condivisa, linea progettuale sulla gestione dei flussi migratori”. Nell’interpretazione dei giudici di Palermo, anche il principio di solidarietà stabilito dalle convenzioni internazionali, che impegna gli Stati ad assicurare a chi sopravvive a un naufragio il soccorso e lo sbarco il prima possibile, non si traduce in un obbligo.Mentre la tutela del bene della vita di chi è esposto a pericolo in mare e dei diritti delle persone migranti “presuppongono l’individuazione di un quadro normativo specifico e di un chiaro progetto di azioni degli Stati, possibilmente condiviso a livello comunitario se non internazionale (oltre che attenzione e sensibilità dei Governi e delle Istituzioni mondiali alla complessità del fenomeno migratorio)”, conclude il tribunale del capoluogo siciliano.