Sì alla demolizione con ricostruzione di un fabbricato che abbia sagoma e caratteristiche differenti rispetto a quello preesistente. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza n. 422/2025, apre più di uno spiraglio a questa interpretazione, legata anche alle vicende delle inchieste sull’urbanistica a Milano.
Va ricordato che uno dei temi più dibattuti in tema di demolizione con ricostruzione (e sulla sua riconducibilità alla nozione di ristrutturazione edilizia) è quello del criterio di continuità tra l’assetto preesistente e il nuovo fabbricato. A questo proposito, va anche detto che rientrare nella definizione di ristrutturazione e non di nuova costruzione rende, nella sostanza, più semplice realizzare l’intervento dal punto di vista urbanistico e amministrativo.
Giurisprudenza penale e amministrativa
In particolare, la Cassazione penale (con l’orientamento alla base dell’impianto accusatorio della Procura della Repubblica nel “caso Milano”) si è ormai cristallizzata su una interpretazione restrittiva secondo la quale - nonostante l’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo unico edilizia, dal 2020, ammetta la ricostruzione di un fabbricato «con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» (e incrementi volumetrici, se previsti da norme di rigenerazione urbana) – l’immobile ricostruito deve «presentare caratteristiche funzionali o identitariecoincidenticon quelle del corpo di fabbrica preesistente» (in questo senso va la sezione III, sentenza n. 18044/2024), rilevando inoltre che «con riguardo alla ristrutturazione non vi è spazio per nessun intervento che lasci scomparire ogni traccia del preesistente» (sezione III, n. 91669/2023).






