La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il prossimo referendum dell'8 e 9 giugno si recherà fisicamente ai seggi elettorali ma non ritirerà alcuna scheda per votare. La dichiarazione, rilasciata durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, ha riacceso il dibattito sulle diverse modalità di partecipazione elettorale disponibili per i cittadini durante i referendum abrogativi che riguarderanno la cittadinanza e il mondo del lavoro. Il comportamento annunciato dalla premier, tecnicamente definito come "elettore non votante", rappresenta una delle molteplici opzioni previste dalla normativa italiana per partecipare o non partecipare alla consultazione. A differenza dei referendum costituzionali previsti dall’articolo 138, quelli abrogativi richiedono sempre il quorum: almeno il 50% più uno degli aventi diritto deve votare perché la consultazione sia valida, a prescindere dall’esito. Per questo, anche la scelta di non partecipare assume nei referendum abrogativi un significato politico preciso. Vediamo le diverse possibilità.Referendum dell'8 e 9 giugno: tutte le forme dell'astensionismoIl referendum abrogativo è uno degli strumenti più diretti con cui i cittadini possono intervenire sulle leggi in vigore, esprimendo la propria volontà su norme già approvate dal Parlamento. È una forma di democrazia diretta che traduce in pratica il principio, sancito dall’articolo 1 della Costituzione, secondo cui la sovranità appartiene al popolo. Tuttavia, come stabilisce l’articolo 48, il voto resta un diritto e non un dovere. La legge elettorale, infatti, non prevede alcuna sanzione per l'astensione, diversamente da quanto accade in altri paesi come l'Australia o il Belgio dove il voto è obbligatorio. La forma più semplice e diffusa di non partecipazione è proprio l’astensione: non presentarsi al seggio. Questa scelta, perfettamente legale e tutelata dalla Costituzione, ha un effetto diretto sul quorum di validità del referendum. Chi non vota non viene conteggiato tra i partecipanti e quindi non contribuisce a raggiungere la soglia del 50% più uno degli aventi diritto. Proprio per questo, storicamente, molte forze politiche contrarie ai quesiti referendari hanno invitato i propri elettori a non andare a votare, trasformando l’astensione in una scelta politicamente rilevante.Un’altra forma di astensione lecita, distinta ma altrettanto valida dal punto di vista giuridico, è quella scelta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: recarsi al seggio ma rifiutare tutte le schede. In questo caso l'elettore si presenta al seggio, dichiara la propria identità agli scrutatori ma rifiuta esplicitamente di ritirare le schede elettorali. La normativa stabilisce che in questo caso deve essere registrato come "elettore non votante" e non contribuisce al quorum, esattamente come chi resta a casa. Gli scrutatori sono tenuti per legge ad annotare sul verbale questa scelta con la dicitura specifica "non votante" e non devono apporre il timbro sulla tessera elettorale dell'elettore. La differenza sostanziale rispetto all'astensione totale è puramente simbolica: si partecipa fisicamente al processo democratico pur non votando.Anche ritirare solo alcune schede e rifiutarne altre rappresenta una forma di astensione lecita, prevista dalla normativa italiana e conosciuta come “astensionismo selettivo”, una possibilità riconosciuta dalle istruzioni ministeriali e dalle norme che regolano le consultazioni referendarie. Infatti, in presenza di più quesiti nella stessa giornata, l’elettore può scegliere di votare solo su alcuni, ad esempio partecipando al referendum sulla cittadinanza e rifiutando invece le schede relative al lavoro; in questo modo contribuisce al quorum esclusivamente per i quesiti su cui ha espresso il voto, mentre la sua astensione sugli altri viene registrata ma non conteggiata ai fini della soglia necessaria. Di conseguenza, può accadere che alcuni quesiti raggiungano il quorum mentre altri no, proprio a causa di queste scelte selettive da parte degli elettori.Tutte le modalità descritte finora sono perfettamente legali, ma esistono comportamenti vietati dalla legge. L'articolo 98 del Testo unico elettorale punisce chi "abusando delle proprie attribuzioni" costringe altri all'astensione. Il reato si configura quando si usano poteri pubblici per forzare l'astensione altrui: per esempio, un sindaco che emana ordinanze per ostacolare l'accesso ai seggi, un funzionario che promette benefici in cambio dell'astensione, o chi usa violenza e minacce per impedire di votare. È invece sempre lecito invitare pubblicamente all'astensione come opinione politica, anche per i pubblici ufficiali, purché non si abusi della propria autorità.Le differenze tra voto valido, scheda bianca e scheda nullaVotare regolarmente significa ritirare tutte le schede, recarsi in cabina ed esprimere le proprie preferenze barrando "Sì" o "No" su ciascun quesito, secondo le modalità stabilite dalla legge 352/1970 che disciplina i referendum. Questo è l'unico modo per influenzare direttamente il risultato della consultazione e rappresenta l'esercizio pieno del diritto di voto garantito dall'articolo 48 della Costituzione. L'elettore viene conteggiato nel quorum indipendentemente da come vota: sia chi vota "Sì" sia chi vota "No" contribuisce alla validità della consultazione. Infatti il quorum misura soltanto la partecipazione, non l'orientamento del voto. Una volta raggiunta la soglia del 50% di partecipazione, vince l'opzione che ottiene più voti tra quelli validamente espressi, come stabilito dall'articolo 75 della Costituzione.Lasciare la scheda bianca è una forma particolare di protesta democratica espressamente riconosciuta dalla normativa elettorale italiana e dalla giurisprudenza costituzionale. L'elettore ritira regolarmente le schede, entra in cabina ma non appone alcun segno, poi deposita le schede vuote nell'urna. La legge 352/1970 stabilisce che chi sceglie questa modalità viene considerato a tutti gli effetti un votante e contribuisce al quorum referendario. La scheda bianca, infatti, conta per il raggiungimento della soglia di validità ma non influenza il risultato finale, poiché non viene conteggiata né tra i "Sì" né tra i "No". Questa scelta è chiamata tecnicamente astensionismo attivo.L’ultimo caso che può verificarsi riguarda la scheda nulla, che si determina quando l’elettore appone segni tali da rendere impossibile interpretare la sua volontà di voto oppure che compromettono la segretezza del suffragio, principio fondamentale garantito dall’articolo 48 della Costituzione. Le casistiche più comuni sono: barrare sia "Sì" sia "No" sullo stesso quesito, scrivere commenti o frasi sulla scheda, apporre segni che potrebbero rivelare l'identità dell'elettore. Anche le schede nulle inserite nell'urna vengono conteggiate per il quorum ma non influenzano il risultato finale. La normativa prevede tuttavia che, quando possibile, si cerchi di interpretare la volontà dell'elettore piuttosto che annullare automaticamente la scheda, secondo il principio del favor voti stabilito dalla giurisprudenza. Per esempio, se il segno è impreciso ma chiaramente orientato verso una delle opzioni, la scheda può essere considerata valida. La legge tende a salvaguardare l'espressione democratica quando la segretezza del voto rimane garantita e l'intenzione dell'elettore risulta comprensibile, secondo i principi costituzionali di tutela del diritto di voto.
In attesa del referendum dell'8 e 9 giugno, chiariamo la differenza tra elettore non votante, astensione e scheda nulla
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato durante le celebrazioni del 2 giugno la sua strategia per i cinque quesiti abrogativi, aprendo il dibattito sulle diverse modalità di partecipazione al voto










