«Il rispetto della Costituzione e della Convenzione dei diritti dell’uomo rende necessario riconoscere» anche «al detenuto sottoposto al 41 bis il diritto di effettuare colloqui in videochiamata con i propri familiari in sostituzione dei colloqui in presenza, secondo modalità individuate dall’Amministrazione penitenziaria e nei limiti derivanti dal numero di postazioni»: il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Milano accoglie così il reclamo di un detenuto al 41 bis, che lamentava che il carcere di Opera non gli consentisse di videochiamare (una volta autorizzato) la moglie in Sicilia che non vede da anni, e i due figli reclusi in altri penitenziari italiani.
Opera, chiedendo il rigetto del reclamo del detenuto «orientato alla tutela di un mero interesse personale non attinente alla violazione di diritti soggettivi», sollevava «controindicazioni di natura organizzativa, poiché per i colloqui visivi in videochiamata sono impiegate le medesime salette che vengono utilizzate per le udienze penali in videoconferenza, considerato l’elevato numero di detenuti e il numero contenuto di salette». I colloqui visivi da remoto, introdotti durante la pandemia Covid, dal 2022 sono poi rimasti possibili per i detenuti sottoposti a circuiti di media e di alta sicurezza. Il Dap utilizza una rete intranet (non pubblica) che garantisce la massima sicurezza, scongiura intrusioni di terzi non ammessi dai giudici, registra e può essere interrotta.








