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Ultimo aggiornamento: 22:00 del 30 Maggio

La persona sottoposta al Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida. Con la sentenza 76/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 che istituzione il Servizio sanitario nazionale nella parte in cui “non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la persona sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato”.

Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio – sostiene la Consulta – esigono che la persona sottoposta a Tso sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Per i giudici costituzionali “è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio. L’audizione della persona sottoposta a Tso da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni”.