La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla decisione del Comune di Rimini contestata dall’associazione di categoria

L'avvocato Francesco Munari rappresentava il Comune di Rimini

Lussemburgo – Il Comune di Rimini era legittimato a porre fine al rinnovo automatico delle concessioni balneari e a bandire nuove gare. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia Ue, chiamata a deliberare dal Giudice di pace della città romagnola. La domanda, si legge nell’ordinanza, era stata presentata “nell’ambito di una controversia tra la Balneari Rimini, impresa titolare di una concessione di occupazione del demanio pubblico marittimo gestita per finalità turistico-ricreative, sostenuta da I.R., anch’essa titolare di una concessione di questo tipo, e il Comune di Rimini (rappresentato dagli avvocati A. Bergamino, F. Munari e T. Ugoccioni), in merito ai danni che sarebbero stati causati alla suddetta impresa dall’adozione della decisione di tale comune di porre fine al rinnovo automatico di siffatte concessioni”.

Una parte dell'ordinanza della Corte di Giustizia

“Rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 – scrivono i giudici di Lussemburgo - le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi di tale disposizione e posto che il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali”. “L’articolo 44 della direttiva 2006/123 – conclude la Corte - deve essere interpretato nel senso che le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate”.