La sentenza della Corte costituzionale 68 del 22 maggio 2025 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 8 della Legge 40/2004 “nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”.

Si tratta di un pronunciamento importantissimo non solo perché, ancora una volta, dichiarando invalicabile e primario il diritto del minore, riconoscendo a tale diritto valenza costituzionale, conferma anche – mai come in questo momento se ne sentiva il bisogno – il primato della Costituzione sulla Legislazione ordinaria.

Nel merito, la Corte costituzionale ha ravvisato ben tre violazioni costituzionali agli articoli: 2 (“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”); 3 (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”) e 30 (“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”) della cosiddetta “Legge Sirchia” dal nome dell’allora ministro della sanità del II governo Berlusconi.