A seguito dell’istanza presentata da Cryptosmart, l’exchange crypto a capitale interamente italiano, partecipata dalla Banca Popolare di Cortona, con la risposta n. 135/2025 del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi dubbi sul calcolo delle plusvalenze in ambito cripto. Sotto la lente una serie di casi pratici riguardanti la determinazione del costo fiscale delle cripto-attività in regime di risparmio amministrato. Di seguito i passaggi principali. «Auto»-trasferimento verso wallet personali Se il cliente trasferisce le proprie criptovalute su un self-custodial wallet intestato a sé (o a un wallet di sua proprietà presso un altro exchange), l’intermediario (exchange di crypto) può evitare di calcolare la plusvalenza solo se il contribuente è in grado di provare documentalmente – non a parole – la titolarità del wallet di destinazione. Una semplice dichiarazione sostitutiva non basta. Revoca del regime amministrato Quando l’investitore rinuncia al regime del risparmio amministrato per passare al dichiarativo: l’exchange crypto resta responsabile fino al 31 dicembre dell’anno di revoca; deve comunicare al cliente il «prezzo di carico» delle cripto e le eventuali minusvalenze residue, indicando l’esercizio in cui sono maturate. Le minusvalenze possono compensare plusvalenze realizzate nello stesso anno o nei quattro successivi. Depositi provenienti da altri wallet Se arrivano cripto da wallet esterni (self-custodial o di altri exchange) intestati al cliente o a terzi, vale la disciplina ordinaria dell’art. 6 del Dlgs 461/1997: se l’intermediario non possiede dati sufficienti per l’imposta sostitutiva, il cliente deve consegnare la documentazione di acquisto (estratti bancari, attestazioni degli exchange, ecc.); in mancanza di carte, il costo fiscale viene fissato a zero. Anche qui non sono ammesse dichiarazioni sostitutive. Successioni e donazioni Successione: il costo è il valore indicato o definito ai fini dell’imposta di successione. Donazione: si assume il costo storico del donante. Se il beneficiario non produce prove certe, l’intermediario attribuisce costo zero: le autodichiarazioni, di nuovo, non valgono. Determinazione del costo d’acquisto La circolare 30/E del 2023 ha stabilito che gli intermediari devono calcolare il costo o valore di acquisto come costo medio ponderato per ciascuna tipologia omogenea di cripto-attività con la stessa denominazione, riecheggiando la regola già prevista per altri strumenti finanziari (circolare 165/1998). In sintesi, l’Agenzia rafforza l’obbligo documentale a carico dei contribuenti: in assenza di prove, gli exchange devono attribuire costo zero al cripto ricevute, con ovvie ricadute sul calcolo delle future plusvalenze. Le dichiarazioni sostitutive, in tutti i casi esaminati, non sono più sufficienti. Grazie al recente parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate (Interpello 135/2025), Cryptosmart si prepara al lancio del regime fiscale amministrato, previsto per settembre 2025. Il nuovo servizio consentirà alla piattaforma di calcolare e versare automaticamente le imposte dovute sulle plusvalenze maturate dagli utenti, semplificando gli adempimenti fiscali e riducendo il rischio di errori. Il regime sarà attivo da subito per i nuovi utenti, mentre per i clienti attuali l’attivazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2026. Cryptosmart, terrà un webinar gratuito (link d’iscrizione https://academy.cryptosmart.it/webinar-tassazione-criptovalute/#form) il prossimo 27 giugno dal tema “Criptovalute in Italia: come pagare le imposte nel 2025?” in cui verranno trattate le regole fiscali legate alle criptovalute, gli adempimenti fiscali e come evitare errori comuni e sanzioni.
Bitcoin, criptovalute e regime amministrato | MilanoFinanza News
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