La Cassazione stringe le maglie sulla diffamazione. Risolvendo un contrasto tra Sezioni civili e Sezioni penali, le Sezioni unite civili, sentenza 13200 depositata ieri, ha affermato che l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, quando la notizia è mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile se si attribuisce a un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, invece di indagato.
La distinzione
Dove le Sezioni unite fanno riferimento a un’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, al posto della reale circostanza della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma anche a un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, in grado di provocare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), a meno che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione è tale da convertire, in modo chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori.
La verità putativa
La sentenza si sofferma così sul requisito della verità, da individuare, in rapporto al diritto di cronaca in generale, in un’accezione di compromesso, di mediazione tra esigenze di flessibilità, a tutela dell’attività del giornalista, e un maggiore rigore, ispirato alla salvaguardia dei diritti della personalità con cui quell’attività può interferire in maniera assai significativa.






