Va annullato il sequestro della somma di denaro individuata sul conto corrente intestato allo studio professionale se non ne è motivato lo stretto collegamento con il reato. Si rafforzano le conseguenze della recentissima pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, la 13783 dell’8 aprile, che ha significativamente ridefinito la natura della confisca e del sequestro, antecedente cronologico della prima, del profitto del reato.
La nozione di profitto del reato
La Corte, Quinta sezione penale sentenza numero 17718, ricorda che, alla luce del precedente di poche settimane fa, da rivedere c’è la nozione di profitto del reato: ne è infatti requisito necessario la derivazione del bene dall’illecito e cioè il collegamento del profitto al reato al quale la confisca si riferisce. Una derivazione che la Cassazione ammette poter anche essere indiretta, nel senso che di profitto del reato comunque potrà parlarsi anche quando è specificamente dimostrato che un bene costituisce il frutto del reimpiego immediato di una somma di denaro proveniente dal delitto. Altro requisito per la confiscabilità è poi che esso sia effettivamente entrato nel patrimonio del destinatario della misura.
Criticità dell’applicazione della confisca






