Il giudice penale che, con la sentenza di patteggiamento, applica lasospensionedella patente di guida per chi causa incidenti stradali con morti o feriti gravi ha un obbligo di motivazione che può ritenersi soddisfatto con «la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione» solo quando la durata della misura applicata è «modesta o inferiore alla media». Viceversa, se la determinazione del periodo della sanzione accessoria si discosta dal minimo edittale deve crescere anche l’onere di spiegare le ragioni a supporto della sentenza. In particolare, se intende superare la media della forbice edittale prevista dal legislatore, il giudice deve dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in modo così severo la quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 18178/2025, depositata il 14 maggio.
La pronuncia riguarda la sospensione della patente intesa come sanzione amministrativa accessoria per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.
Il patteggiamento e la motivazione
La sentenza si sofferma su un aspetto di estrema concretezza per le scelte difensive, cioè quello relativo ai limiti legislativi che soffocano l’accordo negoziale delle parti, in caso di patteggiamento, relativamente alla durata della sanzione accessoria che riguarda la patente. Infatti, ricorda la Suprema Corte, il periodo di sospensione della patente è materia sottratta alla pattuizione tra accusa e difesa, perché il legislatore ha deciso di riservare la scelta al giudice, che decide in modo autonomo e discrezionale.







