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Luigi Ferrarella

Rigettata dalla Corte d’Appello la richiesta di Acciaierie d’Italia di sospensiva del decreto che a luglio diede 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione delle condizioni nocive per la salute dei tarantini

«Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello deicittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo», non solo in base alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ma soprattutto «a seguito della recente modifica dell'articolo 41 comma 2 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente».

Niente tempi supplementari per l’area a caldo dello stabilimento siderurgico dell’ex Ilva di Taranto. La prima Corte d’Appello civile di Milano (presidente ed estensore Lorenzo Orsenigo, consiglieri Alessandra Arceri e Beatrice Siccardi) ha respinto venerdì mattina la richiesta avanzata da Ilva spa e da Acciaierie d’Italia (in amministrazione straordinaria) di sospendere il decreto con il quale lo scorso 27 luglio i giudici di secondo grado della Sezione specializzata in materia d'impresa avevano ordinato al gruppo siderurgico di interrompere entro 90 giorni l’attività produttiva dell’area a caldo degli altiforni, fin quando non fosse «rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti» e non fossero adottate «le misure necessarie per ricondurre l’emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza».