La Corte d’Appello civile di Milano ha confermato il provvedimento che dispone il blocco dell’area a caldo dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. Lo stop, deciso a fine luglio, dovrà essere attuato entro il 28 ottobre.I giudici hanno infatti respinto l’istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d’Italia e dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria, che chiedevano di fermare gli effetti del provvedimento.La decisione dei giudiciDue giorni fa la Corte si era riservata di decidere sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del decreto che aveva disposto lo spegnimento dell’area a caldo dell’ex Ilva dopo un’udienza durata un paio d’ore. A luglio la Corte d’Appello diede 90 giorni per fermare l’area a caldo fino a che non fosse stato “rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti” e non venissero “adottate le misure necessarie per ricondurre l’emissione di polveri sottili entro limiti di sicurezza”.Il provvedimento della Corte d’AppelloNel “bilanciamento dei contrapposti interessi, ad avviso della Corte le considerazioni in proposito svolte dalle ricorrenti non consentono in alcun modo di far ritenere meritevole di accoglimento l’istanza di sospensiva da esse proposta”, dice la Corte d’Appello nel provvedimento con cui ha rigettato la richiesta di sospensiva del decreto di fermata dell’area a caldo dell’Ex Ilva. “In primo luogo - dice la Corte - va detto che il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti, per indirizzare il bilanciamento a favore della richiesta sospensiva, si basa su una riproposizione della tesi della bontà delle misure già in essere, quali il fatto che il gestore abbia eseguito le prescrizioni dell’Aia 2025, che l’Aia 2025 sia rispettosa delle regole europee e che le emissioni nocive dello stabilimento di Taranto siano entro i limiti di legge”. Queste motivazioni “sono già state ritenute (quanto meno in parte) infondate o irrilevanti nel decreto”.“Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta, con il decreto in questione, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo: invero, come desumibile da ripetute recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, specie a seguito della recente modifica dell’articolo 41 comma 2 della Costituzione (secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi “in modo da recare danno alla salute o all’ambiente”), nel conflitto fra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati”.
Ex Ilva, i giudici confermano il blocco dell’area a caldo: lo stop entro il 28 ottobre
A luglio la Corte d’Appello diede 90 giorni per fermare l’area a caldo fino a che non fosse stato “rimosso integralmente l’amianto ancora presente negli impianti”










