Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiGli importi delle opere accessorie o preparatorie ammesse al Superbonus devono trovare piena giustificazione nella natura e nell'entità dei lavori effettuati, nella loro durata e nei prezzi di riferimento. Laddove tali importi risultino sproporzionati rispetto all'effettiva consistenza dell'intervento, essi possono diventare oggetto di contestazione da parte del Fisco, pur in assenza di una disposizione normativa o di un documento di prassi che stabilisca una percentuale massima di incidenza. È il caso, in particolare, dei ponteggi, voce che in molti cantieri Superbonus ha assunto un peso economico rilevante e sulla quale, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, iniziano a emergere situazioni meritevoli di particolare attenzione.
I rischi legati al costo del ponteggio e ai lavori parziali
Il problema riguarda soprattutto quei cantieri nei quali il costo del ponteggio appare difficilmente conciliabile con le opere effettivamente realizzate. Si pensi al caso, tutt'altro che teorico, di un ponteggio installato sull'intero fabbricato a fronte di lavori che, a causa dell'interruzione del cantiere, sono stati poi eseguiti soltanto su una parte dell'edificio. Il fatto che inizialmente fosse prevista l'esecuzione dell'intervento sull'intera superficie potrebbe non essere sufficiente, da solo, a consentire di imputare automaticamente al Superbonus l'intero costo dell'opera provvisionale, anche se realizzata. Il principio è semplice: il ponteggio è una spesa accessoria agevolabile in quanto funzionale alla realizzazione di opere che, a loro volta, beneficiano della detrazione. Venuto meno, in tutto o in parte, l'intervento al quale esso era destinato, diventa necessario interrogarsi anche sull'ammissibilità del relativo costo.







