Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiI bonus fiscali ordinari, diversi dal Superbonus, non dovrebbero essere considerati inesistenti se derivano da fatture emesse a fronte di lavori non ancora realizzati alla data dell'opzione per lo sconto in fattura. Il tema è rilevante sia per l'ammontare degli importi in gioco, oltre 24 miliardi secondo il MEF per il solo bonus facciate, sia perché riguarda soprattutto interventi condominiali, per cui, in caso di contestazioni, scatterebbe la corresponsabilità pro quota sui condomìni.
Il bonus facciate, come gli altri crediti "ordinari", non prevedeva una maturazione proporzionale legata a stati di avanzamento, ma richiedeva, quale presupposto, che i lavori fossero ultimati e le spese congrue. Se valesse la tesi opposta, di un credito maturato in misura corrispondente alle opere realizzate, la gran parte dei crediti risulterebbe probabilmente inesistente, poiché imprese e condomìni si sono attivati su un principio diverso, che slegava la maturazione del credito dal SAL.
La base: cassa, non SAL
A differenza del Superbonus, per cui l'art. 119 del d.l. 34/2020 legava la maturazione del credito a stati di avanzamento, per il bonus facciate il legislatore non ha previsto un simile meccanismo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la DRE Liguria, interpello n. 903-521/2021, in base alla quale per gli interventi avviati ma non ultimati entro il 31 dicembre 2021, lo sconto resta legittimo se il committente salda entro l'anno la quota residua, per cassa, a condizione che i lavori siano poi ultimati e le spese congrue. Questa posizione è stata confermata da diverse interrogazioni parlamentari (nn. 5-06751, 5-06307 e 5-07055). Inoltre, la stessa circolare n. 16/E/2021 aggiungeva che “la spesa per i bonus minori è giustificata anche da un'esecuzione parziale, purché avviata».








