Gli aiuti di Stato che Ferrovie Sud-Est avrebbe ricevuto nella prima operazione di salvataggio non comportano, dal punto di vista amministrativo, l’obbligo della Regione di revocare i contratti di servizio con la società ora gestita dal gruppo Fs. È questo, nei fatti, il significato delle tre sentenze gemelle con cui il Tar di Bari (Seconda sezione, presidente Palliggiano, estensore Cortellessa) ha dichiarato il difetto di giurisdizione sui ricorsi presentati dal consorzio Cotrap, dall’Anav e dall’Asstra contro il (secondo) «no» della Regione a estromettere Fse, dopo la richiesta di ammissione a una procedura di regolazione della crisi all’indomani della sentenza del Consiglio di Stato che ad agosto 2024 ha annullato il trasferimento al gruppo Fs.
La questione giuridica è complicata ma il punto di caduta è semplice: i gestori privati del trasporto pubblico chiedevano che Fse fosse venduta dal ministero delle Infrastrutture con una procedura aperta (anziché trasferita a Fs), e ritengono che abbia operato in regime di concorrenza sleale proprio perché finanziata con 70 milioni di fondi pubblici per il ripiano dello squilibrio (in realtà mai incassati). Una tesi che finora non ha attecchito in nessuna sede.






