Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiCambio di rotta sulla postergazione dei finanziamenti dei soci alle cooperative. A dieci anni dal precedente arresto del 2016, la Cassazione supera espressamente quell’orientamento e apre all’applicazione dell’art. 2467 c.c. anche alle cooperative. Non basta, però, la qualità di socio né una situazione di difficoltà finanziaria: occorre verificare se l’organizzazione dell’ente consenta al socio che finanzia la cooperativa di acquisire informazioni paragonabili a quelle riconosciute al socio di una società a responsabilità limitata.

Questo il recente indirizzo della Suprema Corte, che abbandona una lettura fondata esclusivamente sul tipo societario e sposta l’attenzione sulle caratteristiche organizzative della singola cooperativa e sui poteri informativi riconosciuti al socio. Con l’ordinanza n. 23727 del 21 luglio 2026, i giudici di legittimità hanno stabilito che lo scopo mutualistico, la variabilità del capitale e la tendenziale parità di voto tra i soci non bastano, da soli, a escludere la postergazione. La disciplina prevista dall’art. 2467 c.c. ha, infatti, una matrice organizzativa e non puramente tipologica, con la conseguenza che può trovare applicazione anche alle cooperative quando l’organizzazione concreta consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c.