Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl socio recede dalla cooperativa se il consiglio d’amministrazione non delibera sull’uscita entro 60 giorni: l’esercizio del diritto di recesso, infatti, si risolve in una dichiarazione unilaterale che produce effetti quando il cda comunica il provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge o dallo statuto. La comunicazione deve avvenire senza soluzione di continuità: se il board non provvede entro i 60 giorni di cui all’articolo 2532 secondo comma Cc, gli effetti dell’exit si consolidano alla scadenza del termine, che ha natura decadenziale. Così la Cassazione civile, prima sezione, nell’ordinanza n. 25137 dell’08/09/2026.

Correttezza e buona fede

Bocciato il ricorso della cooperativa, che ha citato i soci usciti dal consorzio chiedendo i danni per concorrenza sleale e deducendo l’inefficacia del recesso dall’ente per mancata accettazione; uscita che invece è efficace perché il cda non ha provveduto entro 60 giorni: i soci, dunque, possono svolgere attività in concorrenza senza incorrere in responsabilità. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono comunicarlo subito al socio, che può proporre opposizione al tribunale. Il cda, del resto, non ha un potere discrezionale «puro o arbitrario», ma deve solo verificare se sussistono i requisiti per l’exit a termini di legge o statuto. Né può opporre un rifiuto ingiustificato a provvedere o un diniego assoluto e immotivato: sarebbe in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell’esecuzione del contratto sociale; altrimenti si vanificherebbe in sostanza il diritto recesso, che invece non può essere escluso o reso troppo gravoso.