Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl Garante privacy ha un anno di tempo per definire il reclamo, ma il termine ha natura ordinatoria e non perentoria perché serve a garantire alla parte una sollecita conclusione del procedimento che ha promosso. Non si tratta, invece, della scadenza finale entro cui l’autorità deve esercitare il potere sanzionatorio avviato in autonomia dal Garante, seppure in seguito al reclamo: è un procedimento, quest’ultimo, disciplinato da una normativa distinta, cui non risulta applicabile il termine di decadenza annuale. La contestazione, invece, deve avvenire entro 120 giorni dall’accertamento della violazione. E attenzione: si tratta di un termine non per emettere la sanzione ma soltanto per notificare le contestazioni, che decorre dal completamento dell’istruttoria. Così la Cassazione civile nella sentenza n. 24861 del 31/08/2026.

Sanzione e termini nel caso di trattamento illecito

Bocciato il ricorso proposto dalla società che edita un quotidiano, condannato a una sanzione pecuniaria di 20 mila euro per aver pubblicato in un articolo dati personali dei figli di una persona condannata per abusi su minori. Gli interessati presentano il reclamo il 27 maggio 2021: a seguito dell’istruttoria, il Garante avvia il procedimento sanzionatorio il successivo 23 novembre, ma irroga la sanzione soltanto con provvedimento del 2 marzo 2023, notificato il 20 del mese, ritenendo il trattamento illecito per violazione del principio di essenzialità dell’informazione e del diritto all’oblio. Non giova tuttavia alla società editrice dedurre la decadenza del potere sanzionatorio per l’inosservanza del termine annuale.