Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL’integrazione della dichiarazione ridetermina la proposta di concordato e ne garantisce l’efficacia e la corrispondenza alla realtà: ove la correzione determini un maggior reddito sarà naturalmente possibile operare attraverso il ravvedimento operoso. Dal tenore letterale della norma, peraltro, non appare preclusa la possibilità di rideterminare, al ribasso, la proposta originaria.
Sono queste alcune delle osservazioni che possono essere formulate alla luce del nuovo comma 3 bis dell’articolo 19 del dlgs 13 del 2024 come introdotto dal dlgs 148 del 2026 ed applicabile a partire dalle opzioni per il biennio 2026-2027. Questa nuova disposizione, inoltre, consentirebbe di sterilizzare in toto una qualunque ipotesi di decadenza ove, naturalmente, l’intervento sulla dichiarazione arrivi prima dell’avvio di una qualunque attività di controllo.
Cosa prevede la norma
Come detto, la nuova norma introdotta prevede che in caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del dpr 322 del 1998, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 dlgs 471 del 1997 possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. In sostanza, la nuova disposizione afferma che le correzioni alla dichiarazione che ha rappresentato la base di riferimento per la formulazione della proposta di CPB, consentono di rideterminare il contenuto della proposta. Il tema principale è naturalmente quello di individuare quale sia il contenuto della correzione effettuata e quali conseguenze la stessa può avere sull’accordo con l’erario.






