Sul fatto che il servizio sia impegnativo, non ci sono dubbi: soprattutto per chi è subentrato da un paio di mesi. Da qui a passare come capro espiatorio, delle mancanze altrui, ce ne passa. Il servizio è quello inerente la distribuzione dei pannoloni a domicilio, in Piemonte una grana grossa così. Ora, a mettere più di un paletto è la società Amos, ultima arrivata sulla trincea dei pannoloni: la Regione, dopo avere revocato due affidamenti in successione e non sapendo più a quale santo votarsi, l'ha mobilitata con l'incarico di correggere rotta. A tempo di record, oltretutto. Il contrattacco Dopo l'iniziale silenzio, la decisione di reagire per evitare di soccombere sotto le aspettative istituzionali e le lamentele degli utenti, che nel quartiere generale della società ritengono non meritate: un concetto già espresso in breve, su La Stampa, pochi giorni fa, ma assai particolareggiato. E per questo meritevole di essere ripreso, se si vuole capire qualcosa del disservizio che manda in bestia migliaia di utenti.
I tempi «Le attività affidateci sono iniziate soltanto il 29 giugno - premette la società -. È pertanto inesatto ricondurre alla gestione di Amos ritardi e mancate consegne verificatisi anteriormente a tale data: gli ordini già emessi sono rimasti in carico al precedente gestore, che ha continuato a effettuare le relative consegne anche nel mese di luglio. È inoltre inesatto affermare che Amos rifiuti nuovi ordini o abbia deciso che le nuove richieste possano essere presentate soltanto dal mese di settembre: non stabilisce la cancellabilità o la riemissione degli ordini già autorizzati, né le finestre temporali per l’inserimento delle nuove richieste tali aspetti dipendono dal sistema informativo regionale e dalle determinazioni delle amministrazioni competenti». Margini di azione E ancora: «Amos può acquisire e lavorare soltanto gli ordini che le vengono trasmessi attraverso il sistema e non ha alcuna autorizzazione nel modificarli. Non può pertanto esserle attribuita la mancata evasione di ordini anteriori al 29 giugno, rimasti in carico al precedente gestore, né la mancata fornitura relativa al mese di giugno».







