Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL’antieconomicità, ossia la difformità tra il corrispettivo negoziale ed il valore di mercato dei beni/servizi, può fondare l’accertamento di maggiori ricavi ovvero il disconoscimento di costi per difetto di inerenza solo in presenza di ulteriori indizi “qualificati” (gravi, precisi, concordanti), salvo il caso che tale difformità sia di per sé manifesta e rilevante.
Questo, in sintesi, il disposto dell’art. 24 del “decreto correttivo omnibus” (dlgs n. 148/2026), attuativo della delega fiscale voluta dal viceministro Maurizio Leo, la cui portata suggerisce alcune considerazioni sistematiche, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 19140/2026, Italia Oggi del 16 giugno 2026).
La relazione illustrativa, dopo aver ricordato l’inapplicabilità sul piano domestico della disciplina internazionale del transfer pricing ex art. 110, comma 7 del Tuir (art. 5, comma 3 dlgs n. 147/2015), dà atto delle osservazioni ricevute in sede consultiva (Commissioni Finanze e Tesoro del Senato, Finanze della Camera) nel senso di dare attuazione al criterio direttivo previsto dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 3 della legge delega per la riforma fiscale (n.111/2023).






