Registrare ciò che accade in pubblico, compreso ciò che ritrae operatori e stazioni di polizia, è un’attività tutelata dalla libertà di espressione a prescindere dal fatto che chi esegue le riprese sia o meno un giornalista, ma questo diritto non è assoluto e la polizia ha il dovere di verificare il motivo dell’attività. Questi sono, in sintesi, i principi di diritto espressi nella sentenza emanata il 17 agosto 2026 dalla US Court of Appeals for the Second Circuit, una Corte importante perché la sua giurisdizione include anche la capitale mondiale dell’informazione: New York.
Il caso riguarda due questioni distinte ma collegate: il diritto di fotografare o videoriprendere oggetti e persone pubblicamente visibili (incluse le forze dell’ordine) e la legittimità dell’arresto del soggetto che riprende e che a richiesta della polizia rifiuta di identificarsi. Tuttavia, incidentalmente (e anche se non in modo esplicito) la sentenza consente di affrontare un tema critico non solo per il settore dell’informazione ma anche, e soprattutto, per i comuni cittadini: quello della (non esistente) privacy nei (e dei) luoghi pubblici.
Il dovere di identificare i sospetti
I due aspetti della vicenda sono strettamente legati perché riguardano i limiti ai limiti che uno Stato può imporre all’esercizio dei diritti costituzionali e a quello della libertà di espressione in particolare. Se, infatti, le forze di polizia fossero libere di impedire arbitrariamente l’esercizio di questi diritti è chiaro che essi sarebbero semplicemente delle macchie di inchiostro su un foglio di carta e non una protezione dagli abusi del potere. Ma negli USA — e ancora di più in Italia — le cose non stanno in questo modo, perché è vero che pure il semplice sospetto può giustificare un primo intervento “chiarificatore” da parte della polizia, ma è anche vero che il sospetto deve essere fondato, perché altrimenti si tradurrebbe in una sostanziale “mano libera” nei confronti di chiunque.






