Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche si applica anche ai professionisti ed ai notai edotti in associazioni professionali, qualora l’attività professionale non sia effettivamente svolta “in forma associata” bensì sia resa in modo individuale, personale e autonomo dai singoli associati, conservando la riferibilità della prestazione alla persona fisica. L’imposta trova applicazione soltanto ove si verifichi una spersonalizzazione dell’attività tale da renderla ascrivibile direttamente all’associazione, gravando sull’amministrazione finanziaria l’onere di provarne l’esistenza.

L’impatto della decisione

La sentenza della Consulta n. 153 del 24 luglio 2026 introduce un fondamentale stop giurisprudenziale in materia e, di fatto, ridefinisce il perimetro del contenzioso tributario e, non secondario, gli assetti organizzativi degli studi professionali.

La Corte costituzionale, nel caso esaminato, ha posto fine a una delle disparità di trattamento più difficili da giustificare: quella tra il notaio (o il professionista in genere) che esercita individualmente, escluso dall’IRAP dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 234 del 2021, e il collega che svolge la propria attività nell’ambito di un’associazione professionale, che pertanto in questi anni ha continuato a versare il tributo.