Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiAnche quando svolge la sua prestazione all’interno di uno studio associato o di una società tra professionisti il destinatario della normativa antiriciclaggio rimane il singolo professionista e il referente in tema di segnalazione di operazioni sospette coincide con quest’ultimo. Il richiamo alle diverse forme di esercizio dell’attività non comporta, quindi, che lo studio associato o la Stp si sostituiscano automaticamente al singolo iscritto nella titolarità degli obblighi antiriciclaggio. È quanto si legge nell’informativa n. 100/2026 emanata dal Cndcec, rubricata “Antiriciclaggio - Referente Sos negli studi associati e nelle società tra professionisti” e pubblicata sul sito istituzionale della categoria.

La posizione del Cndcec appare del tutto conforme a quanto da noi anticipato su queste pagine (si veda ItaliaOggi del 3 luglio scorso).

Le disposizioni del decreto 231/2007 sulla titolarità degli obblighi

L’art. 3 del dlgs 231/2007 identifica tassativamente i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio. Il comma 1 del decreto, in particolare, stabilisce che le relative disposizioni si applicano esclusivamente alle categorie di soggetti espressamente individuate dalla legge. Il successivo comma 4, lett. a), include tra i professionisti, fra gli altri, gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione in forma individuale, associata o societaria.