Salvacondotto per chi non ha pagato la prima rata della rottamazione 5 entro lo scorso 31 luglio: la definizione resta valida a patto che il versamento venga eseguito entro il prossimo 30 settembre 2026 (nei termini della seconda rata). Decaduti definitivamente dalle definizioni agevolata invece coloro che non hanno corrisposto, entro lo scorso 5 agosto (nei termini della c.d. tolleranza) la rata unica della quinquies, la tredicesima della quater e la quinta della riammissione.
Decaduti nel mirino del riscossore
Va ricordato che la scadenza ordinaria della rata unica della rottamazione quinquies, della tredicesima della quater e della quinta della riammissione alla definizione agevolata, era lo scorso 31 luglio con possibilità di pagare entro i 5 giorni successiva al citato termine (con la c.d. tolleranza) entro quindi lo scorso 5 agosto 2026.
Chi, per dimenticanza o carenza di liquidità, non ha corrisposto le rate entro lo scorso 5 agosto, ha definitivamente perso i benefici delle definizioni e, in conseguenza di tale accadimento, ha riattivato i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione.






