Rivoluzionata la tutela urgente per marchi, brevetti e opere protette dal diritto d’autore. Chi ottiene dal giudice un provvedimento cautelare (ad esempio, una inibitoria, un ordine di ritiro dal commercio, un divieto di utilizzo di un marchio), non può più confidare che tale provvedimento (per sua natura provvisorio) duri per sempre; nei brevi termini previsti dalla legge, deve valutare se iniziare la causa di merito, per fare accertare definitivamente le sue buone ragioni. Se non lo fa, la controparte (che ha subito il provvedimento cautelare) ha il coltello dalla parte del manico, potendo chiedere al giudice di dichiarare l’inefficacia del provvedimento.
Anche la controparte, però, non deve trastullarsi: ha i giorni contati per chiedere l’inefficacia. È quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 145 di conversione del decreto legge n. 100 del 12 giugno 2026, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 (il dl giustizia), che ha modificato la disciplina della tutela cautelare in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore.
Iniziare la causa di merito
Per comprendere la portata della novità, bisogna premettere che, di regola, chi ottiene un provvedimento cautelare non può fermarsi lì, ma deve iniziare la causa di merito, in cui far accertare con compiutezza (e non solo ai fini immediati cautelari) se ha ragione o torto; e lo deve fare entro termini perentori, altrimenti il provvedimento d’urgenza perde di efficacia.







