Da oltre vent’anni il processo civile italiano conosce una soluzione tanto semplice quanto utile: il provvedimento cautelare cosiddetto anticipatorio può continuare a produrre effetti anche se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito. Questa disciplina è conosciuta sotto il nome di “cautelare stabile”, ed è stata introdotta nel 2005 nell’articolo 669-octies del codice di procedura civile, con una chiara finalità deflattiva. Se l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio o un’altra misura anticipatoria sono già in concreto in grado di risolvere il conflitto, non vi è ragione di obbligare le parti a sostenere costi e tempi di una causa ordinaria soltanto per conservare il risultato ottenuto in sede cautelare.La soluzione è stata recepita anche nelle discipline speciali, ed in particolare per la proprietà industriale era contenuta nell’articolo 132 co. 4 del Codice della proprietà industriale, o cpi; mentre per il diritto d’autore la norma rilevante era costituita dall’articolo 162-bis co. 4 della legge n. 633/1941, o lda.Questo sistema è tuttavia stato giudicato incompatibile con la disciplina eurounitaria dalla Corte di giustizia UE, con la decisione del 23 aprile 2026 nella causa C-132/25, M.M. Ristorazione. La controversia che ha originato il referral alla Corte di giustizia UE da parte della Cassazione nasceva da un’inibitoria emessa nel 2018 dal Tribunale di Roma a tutela del marchio figurativo “Mò Mò”. Il giudice aveva vietato l’uso del segno “Mò Mò Pizza, Sapori e Salute”, ordinato la sua rimozione dalla denominazione dell’impresa resistente e fissato una penalità per il ritardo. Il titolare della misura non aveva poi promosso il giudizio di merito, come previsto dall’ordinamento italiano vigente, ritenendo il provvedimento anticipatorio stabile. Il resistente aveva tuttavia agito in giudizio richiedendo la dichiarazione di inefficacia del provvedimento, appunto per mancata tempestiva instaurazione del procedimento di merito da parte del ricorrente. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Roma avevano respinto la domanda, applicando la disciplina della stabilità cautelare. La Cassazione ha ritenuto tuttavia che la questione dovesse essere riferita alla Corte di giustizia UE, alla quale è stato chiesto di giudicare se il nostro regime fosse compatibile con l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE, la cosiddetta direttiva Enforcement. La disposizione europea prevede che le misure provvisorie siano revocate o cessino comunque di produrre effetti, su richiesta del convenuto, se il ricorrente non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un termine ragionevole stabilito dall’autorità giudiziaria che dispone le misure, ove la legislazione dello Stato membro lo consenta, o, in mancanza di tale determinazione, entro un termine non superiore a 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, se questo periodo è più lungoIndice degli argomenti