Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiI modelli dichiarativi dovranno essere adeguati per recepire le novità in materia di reddito professionale previste dall’art. 3 del decreto Omnibus (dlgs 7 agosto 2026 n.149) recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sul Supplemento Ordinario n.30 alla Gazzetta Ufficiale n.185 di ieri. Appare tuttavia improbabile che l’aggiornamento intervenga in tempo utile per l’imminente scadenza del 20 agosto.
Con riferimento ai tax credit acquistati “sotto la pari” che non costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale, il differenziale positivo realizzato nell’ambito dell’attività professionale non è tassato se i crediti sono stati acquisiti fino al 31/12/2023 (interpello n. 472/2023). Dal 2024, a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs n.192/2024, ai fini Irpef e Irap il costo di acquisto di tali crediti è dedotto nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto, mentre il valore nominale dei crediti medesimi è tassato nel periodo d’imposta (o nei periodi d’imposta, nel caso di crediti pluriennali, quali i bonus edilizi) di effettivo utilizzo in compensazione (interpelli nn. 171/2025 e 6/2026). Il decreto Omnibus modifica il regime fiscale di tali plusvalori nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, prevedendo: a) che il differenziale positivo concorra alla formazione del reddito pro quota, in relazione alla parte di credito compensata nel periodo d’imposta; b) che tale differenziale sia assoggettato a un’imposta sostitutiva del 26%.






