Ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza tassabile, il quinquennio deve essere verificato per ogni singolo cespite. Le somme versate a titolo di caparra non fanno emergere plusvalenze nell’anno dell’incasso. Con la risposta n. 157/2026, l'Agenzia delle entrate ha definito un principio fondamentale per chi cede una proprietà immobiliare con le relative pertinenze.
La verifica del termine quinquennale per ciascun cespite
Il decorso del termine quinquennale, di cui alla lett. b), comma 1 dell’art. 67 del dpr 917/1986 (Tuir), destinato a escludere la tassazione della plusvalenza, deve essere verificato separatamente per ciascun cespite in base alla sua specifica data di acquisto o costruzione e non con riferimento a quella dell'immobile principale.
Il caso riguarda due coniugi non residenti in Italia che hanno acquistato un'abitazione e un campo da tennis a settembre 2021 e un campo da padel a gennaio 2025; a luglio 2025, i coniugi anzidetti hanno stipulato un preliminare di vendita dell'intero compendio, prevedendo il rogito definitivo entro il 30/11/2026.
Tassazione delle plusvalenze ed esenzioni previste dal Tuir








