Riforma fiscale: l’accesso agli atti è rimasto solo a metà. Nonostante le tassative e chiare previsioni contenute nella legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023), la concreta attuazione del diritto del contribuente di accesso agli atti del procedimento tributario si rivela, in concreto e quando può essere nel concreto attivato, un tormentato percorso a ostacoli, spesso insuperabili.
L’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge delega che impegnava il legislatore a “prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario”, non si è realizzata se non in minima parte.
La cornice del contraddittorio preventivo nello Statuto
Basta scorrere il D.Lgs. n. 219/2023 per capire che si è infatti optato per una soluzione di compromesso, inserendo il diritto di accesso all'interno della sola cornice del contraddittorio preventivo di cui al nuovo articolo 6-bis della legge n. 212/2000. Il comma 3 del nuovo articolo 6-bis dello Statuto prevede infatti unicamente che: “Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo…”.






