L’ordinanza antidegrado emanata dal sindaco Conti il 23 gennaio 2025 con cui si imponeva la chiusura alle 21 per 120 giorni di tutti gli esercizi commerciali di vicinato di generi alimentar in Zona Stazione, era illegittima. E il Comune di Pisa dovrà ora rifondere le spese legali, per complessivi 3mila euro oltre accessori di legge, al titolare di un minimarket di viale Bonaini che - assistito dagli avvocati Silvia Santinelli e Andrea Pertici - aveva presentato ricorso contro il provvedimento di Palazzo Gambacorti, riservandosi fin da subito di procedere con la richiesta di risarcimento.
Lo ha stabilito il Tar Toscana che ha esaminato in fatto e in diritto le richieste dell’esercente, il cui minimarket è situato nel cuore della cosiddetta "zona rossa" intorno alla Stazione, dove si concentrava (e si concentra tuttora) l’attenzione delle forze dell’ordine per i ripetuti episodi di degrado e microcriminalità, nei pressi - recitava l’ordinanza "attività commerciali di vicinato che vendono alcolici e superalcolici a prezzi modesti, e soprattutto, rimangono aperti fino a notte anche a soggetti in stato di alterazione che costituiva causa scatenante di episodi impattanti per la sicurezza".








