Niente acconto maggiorato per le imposte sui redditi e per Irap per chi rinnova il concordato preventivo biennale (Cpb). Se invece si salta un anno non rinnovando il patto col fisco ma sottoscrivendo nuovamente il concordato in una delle annualità successive, ritorna attivo l’obbligo di versare l’acconto con la maggiorazione prevista in caso di prima adesione all’istituto. Questo è quanto emerge dalla lettura combinata della modifica apportata alla disciplina del concordato preventivo biennale, nello specifico all’articolo 20 del Dlgs 13/2024, dal decreto omnibus (vedi ItaliaOggi di ieri) e dalla recente Faq 2 del 3 giugno 2026 dell’Agenzia delle entrate.
Va preliminarmente evidenziato che ai sensi dell’articolo 20 del già citato Dlgs 13/2024, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato preventivo biennale l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap prevede metodi di determinazione con delle differenze rispetto alle ordinarie modalità.
È possibile utilizzare infatti il metodo storico ovvero sulla base dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, ma versando per le imposte sui redditi una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, mentre per l’Irap di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17.







