Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiSono ammissibili i cosiddetti inventari atipici, ossia quelli predisposti su base volontaria e in via stragiudiziale per soddisfare specifiche esigenze di tutela delle parti non codificate. Qualora l'inventario stragiudiziale venga redatto con le forme solenni dell'atto pubblico notarile, esso gode della medesima efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. propria degli inventari tipici, facendo piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni, della presenza delle parti, dell'esistenza dei beni e dell'esattezza della loro descrizione, con esclusione delle mere valutazioni stimate o di merito.
Sono alcune delle indicazioni che emergono dallo Studio n. 26-2026 del Consiglio Nazionale del Notariato, che ha analizzato la complessa tematica dei confini della competenza notarile in materia di inventari e verbali di constatazione, affrontando il dibattito sul superamento del carattere meramente tipico e delegato di tali atti.
Competenza del notaio
L'originalità del tema prende le mosse dalla lettura sistematica dell'art. 1, comma 1, della legge notarile e dagli effetti della riforma dell'art. 769 c.p.c. del 2012, che riconoscono al notaio una competenza propria e generalizzata estesa anche ad atti non negoziali, ammettendo la piena legittimità ed efficacia degli inventari atipici e stragiudiziali. Sul piano normativo e sistematico, la ricostruzione tradizionale tendeva a fissare la competenza del notaio nella redazione degli inventari giudiziali in forza della delega da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1, comma 2, n. 4 della legge notarile.









