Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL’ente (cioè qualsiasi società, cooperativa o associazione, ndr) che ha adottato il modello organizzativo e di gestione (Mog) ai sensi del dlgs n. 231/2001, risultato inefficace a prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal catalogo, potrà chiedere tempo per riparare, integrando il modello stesso. Si tratta di una sorta di sistema assimilabile alla sospensione del procedimento con messa alla prova prevista per le persone fisiche, la cosiddetta Map. Un tema centrale e assai dibattuto tra gli addetti ai lavori giacché l’impresa sottoposta al procedimento penale a causa di un modello inadeguato non potrebbe sottrarsi alle sanzioni.
La riforma della responsabilità 231 e il nuovo ddl
Il nuovo disegno di legge recante «Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al dlgs 8 giugno 2001, n. 231», varato il 4 agosto 2026, in prima lettura, dal Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 5/8/2026) prevede di introdurre, invece, una modalità di estinzione del reato. Le società, una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avrà 90 giorni di tempo per chiedere al Gip un termine per modificare ed integrare il Mog al fine di intervenire e inserire i necessari correttivi per evitare la commissione degli stessi nel futuro. La disposizione (art. 8 bis) stabilisce, infatti, che l’ente che, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato il Mog possa chiedere al giudice un termine per eliminare le carenze del modello oggetto della contestazione del pubblico ministero che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.







