La notificazione degli atti tributari effettuata mediante posta elettronica certificata è pienamente valida quando venga eseguita all’indirizzo risultante dai pubblici registri previsti dalla legge. Eventuali disfunzioni della casella restano imputabili al destinatario e non incidono sulla validità della notificazione.
Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 1Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggiapprofittando della Promo Estate
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