L’Organizzazione di volontariato (Odv) che non indica la propria Pec nei registri obbligatori non può impugnare tardivamente un provvedimento adducendo di non averlo ricevuto, poiché la pubblicazione sul bollettino ufficiale, comunque, costituisce forma valida di comunicazione. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n.4713/2026 emessa dal Tar del Lazio pubblicata il 22 giugno scorso.