L’Organizzazione di volontariato (Odv) che non indica la propria Pec nei registri obbligatori non può impugnare tardivamente un provvedimento adducendo di non averlo ricevuto, poiché la pubblicazione sul bollettino ufficiale, comunque, costituisce forma valida di comunicazione. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n.4713/2026 emessa dal Tar del Lazio pubblicata il 22 giugno scorso.
Terzo settore, il termine per i ricorsi parte dalla pubblicazione del provvedimento - ItaliaOggi.it
La decisione del Tar Lazio nella sentenza n.4713/2026 pubblicata il 22 giugno scorso. Se non è stata indicata la Pec vale la notifica alternativa.
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