A seguito dell’emergenza a Ceuta, l’Italia ha sospeso l’accordo di Schengen con la Spagna e ha quindi disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree. L’intesa, firmata nel 1985, consente la libera circolazione in Europa. I Paesi che aderiscono possono temporaneamente ripristinare i controlli alle frontiere interne, in determinate circostanze. Il Ministero dell’Interno ha decido la reintroduzione dei controlli dopo l’acquisizione di informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull’Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere.

Cos'è l'accordo di Schengen

Quando si può sospendere l'accordo di Schengen

Gli effetti della sospensione del trattato di Schengen

Cos’è l’accordo di SchengenIl trattato di Schengen, il 14 giugno 1985, ha istituito la zona di libera circolazione nell’Unione Europea. L’Italia lo ha siglato nel 1990.A partire dal 1995 il numero dei Paesi firmatari è progressivamente aumentato fino a coinvolgere oggi 25 Paesi membri dell’Unione europea e quattro Paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).ANSALe regole permettono ai governi nazionali di reintrodurre temporaneamente i controlli ai confini interni – attuando la cosiddetta sospensione dell’accordo – previa notifica delle motivazioni a Bruxelles.Quando si può sospendere l’accordo di SchengenI Paesi possono sospendere il trattato come misura di extrema ratio in caso di una seria minaccia alla sicurezza interna, problemi di ordine pubblico o situazioni eccezionali previste come manifestazioni, eventi sportivi o politici.Gli articoli dal 23 al 25 del Codice stabiliscono la reintroduzione dei controlli per un periodo limitato della durata massima di 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave, se questa supera i trenta giorni. Se necessario, si può arrivare a una proroga fino a 6 mesi.