Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIn materia di regime Pex, nelle ipotesi di operazioni infragruppo, il requisito della residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata, di cui all’art. c) del TUIR, deve sussistere sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione.

Questo è il principio espresso dalla Cgt di primo grado di Milano con la sentenza n. 1434 del 9 aprile 2026.

La vicenda scaturisce dall’istanza di rimborso presentata da una società al fine di ottenere la restituzione dell’Ires versata in relazione alla plusvalenza generata dalla distribuzione del residuo attivo (ex art. 86, comma 5-bis, TUIR), in sede di liquidazione, di una società di diritto cinese. Ad avviso della società istante, la plusvalenza avrebbe dovuto beneficiare del regime di esenzione Pex, in quanto risultavano integrati tutti i requisiti richiesti a tal fine, compresa la residenza fiscale non privilegiata della partecipata. In merito a tale ultimo aspetto, la società riteneva illegittima un’applicazione retroattiva della normativa ATAD (D.lgs. 142/2018) che ha introdotto, nell’ambito dell’art. 87 del TUIR, la necessità che il requisito della residenza fiscale non privilegiata sussista sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. In seguito alla formazione del silenzio-rifiuto, la società presentava ricorso innanzi alla Cgt di primo grado competente.