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Ma gli appartenenti alla forza pubblica possono sbagliare, nel loro lavoro, come chiunque altro, oppure no? E le vittime degli eventuali errori da loro commessi sono da mettersi tutte sullo stesso piano oppure no?

Appare lecito porsi tali domande a fronte del putiferio politico e mediatico sollevato ultimamente dal caso del marocchino Abderrahim Fakir, morto per cause ancora sconosciute in coincidenza con l’azione di contenimento che si era resa necessaria nei suoi confronti da parte della pattuglia di polizia intervenuta a seguito della segnalazione dei comportamenti violenti da lui posti in essere.

Un putiferio del tutto analogo a quello – per citare solo il più noto – prodotto dal caso del tunisino Ramy Elgaml, morto per una caduta dal motociclo condotto da un suo connazionale che cercava di sottrarsi all’inseguimento da parte di una pattuglia dei carabinieri, dopo aver forzato un posto di blocco.

In casi come questi ai malcapitati poliziotti o carabinieri è addebitabile, al massimo, solo la mancata osservanza di regole di comune prudenza e diligenza ovvero di altre specifiche regole alle quali essi debbono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni. Un tipo di condotta, quindi, sanzionabile penalmente, qualora ne derivino eventi dannosi, a solo titolo di colpa.