Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiCambiare da un esercizio all’altro i criteri di valutazione del bilancio, senza casi eccezionali e senza un’adeguata spiegazione nella nota integrativa, può esporre l’amministratore alla responsabilità per bancarotta impropria da falso in bilancio. Accade quando la deroga impedisce di far emergere tempestivamente le perdite, evita la ricapitalizzazione o la liquidazione della società e contribuisce all’aggravamento del dissesto. Opera, in questi casi, la disciplina del concorso causale prevista dall’art. 41 c.p.: la continuità dei criteri non è una regola meramente formale.
È il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 26293/2026, relativa a una casa editrice. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità degli amministratori e annullato con rinvio la condanna del sindaco.
Il cambio dei criteri di valutazione
Secondo i giudici, integra il reato la condotta dell’amministratore che modifichi, da un esercizio all’altro, i criteri di valutazione in violazione delle regole di legge o di quelli tecnici generalmente accettati. La deroga all’art. 2423-bis, comma 1, n. 6), e comma 2, c.c. assume rilievo penale quando non è sostenuta da “casi eccezionali” né adeguatamente motivata nella nota integrativa.






