Come funzionava prima e qual è la differenza cruciale Fino a oggi, per un ragazzo di età compresa tra i 14 e i 18 anni, il giudice era chiamato a verificare caso per caso se al momento del fatto fosse effettivamente in grado di comprendere il significato delle proprie azioni. Solo dopo questo accertamento era possibile attribuire la responsabilità penale. Con il nuovo disegno di legge cambia il punto di partenza dell'analisi. Come ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Oggi la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso perché c'è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere e di volere da parte dell'infra-diciottenne ultra-quattordicenne. Con questa norma noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposta, cioè proviamo, una presunzione di capacità di intendere e di volere per l'ultra-quattordicenne infra-diciottenne, salvo ovviamente la prova contraria, che può essere trovata a seguito di indagini che possono essere disposte dal pubblico ministero o dal giudice nei casi di competenza". Dunque, con la riforma l'impostazione viene ribaltata: la capacità viene presunta e sarà eventualmente esclusa qualora, attraverso gli elementi raccolti nel corso delle indagini o del processo, emerga che il ragazzo ne fosse privo al momento del fatto.
Imputabilità dei minorenni, cos'è e cosa cambia con il nuovo ddl approvato dal governo
Per i minorenni, tra 14 e 18 anni, la capacità di intendere e di volere sarà presunta, salvo prova contraria nel corso del procedimento










